PEC – Posta Elettronica Certificata

INFORMAZIONI GENERALI

  • Il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC nel seguito) è indipendente dal kit di firma digitale; è possibile cioè possedere una casella di PEC e non possedere una smart card di firma digitale e viceversa.
  • Il servizio di Posta Elettronica Certificata richiede l’attivazione di una nuovo indirizzo e-mail.
  • Non è possibile trasformare una normale casella di posta elettronica in una casella di Posta Elettronica Certificata.
  • Perché la PEC abbia valore legale è necessario che sia il mittente che il destinatario siano dotati di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
  • Il servizio di Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore di una raccomandata ma è cosa diversa dal servizio di raccomandate.
  • Il mittente quando invia una e-mail ad un destinatario, anch’esso dotato di posta elettronica certificata, riceve una ricevuta di ritorno comprovante l’avvenuta (o mancata) consegna. La PEC Garantisce , quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna.

Attenzione: Il mittente ottiene la ricevuta di ritorno della e-mail inviata non quando il destinatario legge la mail ma quando il server di posta certificata del destinatario prende in carico la mail; da questa data decorrono quindi i termini di legge.
Caratteristiche del servizio di PEC e modalità di funzionamento:
La Posta Elettronica Certificata analogamente alla posta elettronica ordinaria si occupa di “trasportare” attraverso Internet un messaggio dal mittente al destinatario.
La posta elettronica certificata aggiunge, all’immediatezza, alla semplicità e all’economicità di tale strumento la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) del messaggio e-mail al destinatario.
La validità legale viene garantita tramite una terza parte: il gestore accreditato di Posta Elettronica Certificata cioè da una società/ente pubblico che sostanzialmente, in ambito telematico, copre il ruolo che le Poste Italiane hanno nella posta ordinaria.
Possono offrire il servizio di Posta Elettronica Certificata solamente le aziende e le Pubbliche Amministrazioni che, presentata la domanda di accreditamento al Cnipa, superino l’istruttoria dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. Tali soggetti, divenuti Gestori di PEC, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal Cnipa (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
L’utente può richiedere la casella di posta certificata solo ed esclusivamente ad un Gestore Accreditato. Il Gestore Accreditato deve identificare l’utente, richiedendogli documento che attesti la sua identità; l’utente richiedente è a tutti gli effetti di legge il Titolare del servizio. Così facendo è sempre possibile risalire dall’indirizzo e-mail all’identità del mittente/destinatario (il titolare del servizio). Il Gestore Accreditato rilascia una casella all’utente legata ai domini di posta certificata che gestisce.

Già in vigore. Approda in Gazzetta Ufficiale (n. 155 del 6 luglio 2011) il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» – composto da 41 articoli e tre allegati – che introduce una serie di misure volte a centrare per il 2014 il pareggio di bilancio.
Aumenta il contributo unificato. In particolare, il d.l. n. 98/2011 prevede:

  • per i processi di valore fino a 1.100 euro il contributo passa da 33,00 a 37,00 euro;
  • per i processi con un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro il contributo passa da 77,00 a 85,00 euro;
  • per i processi che hanno un valore compreso tra 5.200 a 26mila euro il contributo passa da 187,00 a 206,00 euro;
  • per i processi con un valore da 26mila a 52mila euro il contributo passa da 374,00 euro a 450,00 euro;
  • per i processi con un valore da 52mila euro a 260mila euro il contributo passa da 550,00 euro a 660,00 euro;
  • per i processi con un valore da 260mila euro a 520mila euro il contributo passa da 880,00 euro a 1.056,00 euro;
  • per i processi con un valore superiore a 520mila euro il contributo passa dai 1.221,00 a 1.466,00 euro.
  • infine, per i processi di esecuzione immobiliare il contributo unificato ammonterà a 242,00 euro.

PEC E N° DI FAX

Art. 37
Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

Lettera q) all’articolo 13, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
“3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e’ aumentato della meta’.”;

Chi ancora non avesse provveduto, potrà sottoscrivere l’abbonamento al servizio PEC con le due società convenzionate con l’Ordine.